Descrizione

L’Imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta nel 2012 con il D.L. 06.12.2011, n. 201, in sostituzione dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili).
Successivamente, la Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147), ha mantenuto in vigore l’IMU quale componente della IUC (Imposta municipale Unica).

Attualmente, L’IMU è disciplinata dalle disposizioni contenute nella L. 27.12.2019, n. 160 (art. 1, commi da 738 a 783).


Scadenze e adempimenti  IMU

Il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021, in precedenza prorogato al 31 dicembre 2022 (DL. 73/2022), è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2023 (art. 3 del D.L. Milleproroghe n. 198/2022). Entro tale termine dovrà essere presentata anche la denuncia per l'anno 2022.​

La dichiarazione deve essere presentata per le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta e che non sono immediatamente acquisibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.
La Dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui il contribuente abbia usufruito di esenzioni e agevolazioni come specificato nel Decreto Ministeriale del 29/07/2022 (pubblicato sulla G.U. 8.8.2022 n. 184)
Tutti i contribuenti che hanno usufruito di benefici fiscali e ristori previsti durante il periodo dell’emergenza epidemiologica per Covid19, dovranno compilare il campo 21 e indicare nelle note il Codice ATECO.
Lo stesso adempimento era previsto anche per l’anno 2020: i contribuenti che non vi abbiano provveduto possono presentare la Dichiarazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Sul sito sono disponibili i link per il calcolo dell’imposta ed il modello ministeriale della Dichiarazione con relative istruzioni. 

L'Imu può essere corrisposta in due rate o unica rata:
Prima rata: entro il 16 giugno
Seconda rata: entro il 16 dicembre
Unica rata: entro il 16 giugno


In evidenza le novità relative all’anno 2022:

- ABITAZIONE PRINCIPALE : Coniugi con residenze diverse

L’art. 5-decies del DL 146/2021 ha modificato l’art.1 comma 741 lett b) della L. 160/2019 nel punto dove viene data la definizione di abitazione principale: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.”
Pertanto per beneficiare della esenzione, il contribuente deve  presentare la Dichiarazione IMU (entro il 30/06/2023) in cui specificare quale sia l’immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 74, lettera b), della legge n. 160 del 2019.

- PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO

La Legge 178/2020 all’art.1 comma 48 aveva previsto che, a partire dal 1° gennaio 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o non data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà (o usufrutto) da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU veniva applicata nella misura del 50%.
Il comma 743 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2022 ha stabilito per il solo 2022 che la misura dell’imposta municipale propria venga ridotta al 37,5%,

- ESENZIONI 2022   

 Sono esenti dall’applicazione del tributo:
•    per il 2022 gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate (art. 78 del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13/10/2020)
•    dal 2022 i c.d. beni merce, ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
 


Chi paga l'IMU

I soggetti passivi per l'imposta municipale propria, anche se non residenti nello stato italiano, sono i proprietari degli immobili e i titolari di diritti reali quali usufrutto, enfiteusi, uso, titolari di contratti di leasing.

Abitazione principale e relative pertinenze

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze (nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Fanno eccezione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) e relative pertinenze, per le quali si deve ancora pagare l'imposta.

Unità immobiliari ad uso abitativo date in comodato gratuito

L'art 1 comma 747, della L. n. 160/2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 Il beneficio di cui sopra si estende,in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Detrazione IMU per figli

Non è più applicabile la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio che non abbia ancora compiuto il 26° anno di età, in quanto era prevista per legge esclusivamente negli anni d'imposta 2012 e 2013.

Informazioni

Come si calcola l'IMU

La base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente specifico di categoria. La rendita catastale può essere verificata sul sito dell'Agenzia delle Entrate https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/

I coefficienti per categoria sono:

- 160 per tutti gli immobili di categoria A (tranne le A10), C2, C6 e C7 
- 140 per tutti gli immobili di categoria B, C3, C4 e C5 
- 80 per gli immobili di categoria A10 e D5 
- 55 gli immobili di categoria C1 
- 65 per tutti gli immobili di categoria D (tranne i D5)

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Aliquote

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 27/05/2021 sono state determinate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), valide anche per gli anni 2022 e 2023

- 0,96% Aliquota ordinaria ad esclusione delle seguenti fattispecie, alle quali si applicano le aliquote: 
- 0,60 % Immobili adibiti ad abitazione principale cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze. 
- 1,06% Unità immobiliari abitative tenute a disposizione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione o di comodato d'uso da almeno un anno, computato alle date di scadenza dei  versamenti dell'imposta. 
- 1,06% Aree Edificabili 
- 0,86% Unità immobiliari ad uso abitativo classificate nelle categorie catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente che vi risiedono e dimorano abitualmente. 
- 0,00% fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
- 0,00% Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3/bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133. 
- 0,72% Fabbricati classificati nelle categorie C/1 e C/3 locati a soggetti che vi esercitano attività d’impresa, in caso di riduzione del canone di locazione in misura compresa tra il 30% ed il 49,99%; 
- 0,00% Fabbricati classificati nelle categorie C/1 e C/3 locati a soggetti che vi esercitano attività d’impresa, in caso di riduzione del canone di locazione in misura pari o superiore al 50%.

Dal 1 gennaio 2016 i terreni sono esenti come previsto dall'art 1 comma 13 della L. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016)

Detrazioni

- € 200,00: detrazione per l'abitazione principale cat. A/1 - A/8 - A/9, per le quali l'IMU resta dovuta.

Pagamento

L'IMU dovrà essere pagata esclusivamente con F24. 
Per il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del mod. F24 è possibile avvalersi del servizio online sul sito 
https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=barberinotavarnelle (per il Comune di Barberino Tavarnelle inserire il codice catastale M408).

 Ravvedimento operoso annualità 2022

I contribuenti che hanno dimenticato di versare l'imposta nell'anno 2022, anche parzialmente, possono applicare l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art.13, del D.Lgs.n.472/97, modificato dal D.L. n.34/2019. Per l'applicazione del quale è possibile utilizzare il motore di calcolo messo a disposizione dall’Amministrazione presente nella sezione "link esterni".

Nuovi termini per la dichiarazione di variazione IMU (Modello Ministeriale)

La data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IMU non è più di 90 giorni dalla data in cui si verifica la variazione ma il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la variazione. Quindi, per una variazione intervenuta nel corso dell'anno 2021 si ha tempo fino al 30 giugno 2022, mentre per una variazione che avvenga nel corso del 2022 si potrà presentare la dichiarazione nel 2023 entro il 30 giugno.

Contratti concordati - Accordo territoriale sulle locazioni abitative

In data 25/06/2020 sono stati siglati i nuovi  accordi territoriali sulle locazione abitative, disciplinati dalla Legge n. 431/98 e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 (G.U. n. 62 del 15/03/2017). 
I nuovi accordi territoriali - in vigore dal 1° luglio 2020 - hanno validità di tre anni e sono stati  stipulati tra organizzazioni sindacali, associazioni degli inquilini (Sunia, Sicet, Uniat, Unione inquilini, Conia) e associazioni dei proprietari (Appc, Asppi, Confabitare, Confedilizia, Uppi). 
Il canone di locazione deve essere calcolato tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile e dell'unità immobiliare, secondo i parametri riportati nell'accordo stesso. L’art. 8 della L. n. 431 prevede talune agevolazioni fiscali, tra le quali  l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella misura minima del 70 per cento. 
Inoltre, l’art. 1, comma 760 della L. n. 160/2019 prevede, ai fini dell’applicazione dell’IMU, che  l’imposta sia determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento. 
Nella sezione allegati sono disponibili, oltre al testo dei nuovi accordi territoriali, i vari modelli di contratto, oltre al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 20 aprile 2018, con la quale sono stati forniti chiarimenti applicativi dell’istituto.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Tributi
Referente
Claudia Ceccherini - Roberta Borri - Paola Cerrini
Responsabile
Roberto Bastianoni
Indirizzo
Piazza Matteotti n. 18 loc. Tavarnelle Val di Pesa
Tel
055 8052536 - 055 8052546 - 055 8052534
E-mail
c.ceccherini@barberinotavarnelle.it - r.borri@barberinotavarnelle.it.it - p.cerrini@barberinotavarnelle.it
Orario di apertura
martedi e giovedì 8.30 - 12.30 e 15.30 - 17.30 lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 - 12.30 (solo su appuntamento)

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