Descrizione

La denuncia di nascita può essere fatta:

  • presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita. Il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
  • presso il centro di nascita: entro 3 giorni dalla nascita, il genitore o suo procuratore deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
  • presso il comune di residenza dei genitori: entro 10 giorni dalla nascita. In questo caso soltanto i genitori possono fare la dichiarazione di nascita. Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

L'iscrizione anagrafica viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre.

Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno di essi intenda effettuare il riconoscimento.

Documentazione da presentare

  • attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
  • documento d'identità in corso di validità.

PER LE MADRI CITTADINE STRANIERE: 
nulla-osta del Consolato d'appartenenza al riconoscimento materno secondo le leggi del Paese d'origine.

Informazioni

Se la dichiarazione è resa oltre il termine di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla indicando la motivazione del ritardo con segnalazione al Procuratore della Repubblica di Firenze.

La Legge italiana consente alla madre di rispettare la sua volontà di non essere nominata.

Se i genitori sono stranieri l'attribuzione del cognome e/o del nome, se diversamente regolati rispetto alla normativa italiana, deve essere dichiarata dagli stessi in base alla cittadinanza del nato.

In relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.286 in data 8 novembre 2016, esiste la  possibilità  di attribuire il cognome paterno seguito da quello materno con l' accordo fra i genitori.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Servizi Demografici
Referente
Mirko Cavicchioli - Maria Cristina Di Nasso - Lorenza Gabbrielli
Responsabile
Sandro Bardotti
Indirizzo
Barberino Tavarnelle sede Tavarnelle Piazza Matteotti n.38
Tel
055 8052347, 055 8052323, 055 8052315
Fax
055 8076657
E-mail
m.cavicchioli@barberinotavarnelle.it - c.dinasso@barberinotavarnelle - l.gabbrielli@barberinotavarnelle.it
Orario di apertura
Lunedì - mercoledì – venerdì 8.30 - 12.30 martedì - giovedì 8.30 - 12.30 e 15.30 - 17.30

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