Descrizione

L’Imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta nel 2012 con il D.L. 06.12.2011, n. 201, in sostituzione dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili).
Successivamente, la Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147), ha mantenuto in vigore l’IMU quale componente della IUC (Imposta municipale Unica).

Attualmente, L’IMU è disciplinata dalle disposizioni contenute nella L. 27.12.2019, n. 160 (art. 1, commi da 738 a 783).


Scadenze e adempimenti  IMU

Il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2023, è il 1° luglio 2024.

La Dichiarazione deve essere presentata per le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta e che non sono immediatamente acquisibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.
La Dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui il contribuente abbia usufruito di esenzioni e agevolazioni come specificato nel Decreto Ministeriale del decreto 24 aprile 2024 (G.U. 15.05.2024)
Tutti i contribuenti che hanno usufruito di benefici fiscali e ristori previsti durante il periodo dell’emergenza epidemiologica per Covid19, dovranno compilare il campo 21 e indicare nelle note il Codice ATECO.
Lo stesso adempimento era previsto anche per l’anno 2020: i contribuenti che non vi abbiano provveduto possono presentare la Dichiarazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Sul sito sono disponibili i link per il calcolo dell’imposta ed il modello ministeriale della Dichiarazione con relative istruzioni. 

L'Imu può essere corrisposta in due rate o unica rata:
Prima rata: entro il 16 giugno (17 giugno 2024)
Seconda rata: entro il 16 dicembre (16 dicembre 2024)
Unica rata: entro il 16 giugno (17 giugno 2024)


Chi paga l'IMU

I soggetti passivi per l'imposta municipale propria, anche se non residenti nello stato italiano, sono i proprietari degli immobili e i titolari di diritti reali quali usufrutto, enfiteusi, uso, titolari di contratti di leasing.

Abitazione principale e relative pertinenze

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze (nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Fanno eccezione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) e relative pertinenze, per le quali si deve ancora pagare l'imposta.

Unità immobiliari ad uso abitativo date in comodato gratuito

L'art 1 comma 747, della L. n. 160/2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 Il beneficio di cui sopra si estende,in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Detrazione IMU per figli

Non è più applicabile la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio che non abbia ancora compiuto il 26° anno di età, in quanto era prevista per legge esclusivamente negli anni d'imposta 2012 e 2013.


NOVITA' IMPORTANTI ANNO 2024

Proprietari residenti all’estero:
Dal 2023 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura del 50%; per fruire della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.

Equiparazione all’abitazione principale della casa assegnata al genitore affidatario dei figli: L’equiparazione all’abitazione principale si applica ora alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli e non più alla casa coniugale.

Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020). A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Beni condominiali: Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Coniugi aventi residenza anagrafica e dimora abituale in due unità immobiliari diverse: La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha ripristinato il diritto alla doppia esenzione Imu per “abitazione principale” per i coniugi aventi residenze anagrafiche diverse in due immobili di cui siano possessori ubicati nello stesso Comune o in Comuni diversi, limitatamente ai casi in cui sussista per entrambi il requisito della dimora abituale effettiva nei rispettivi immobili;

Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili: Le unità immobiliari di qualunque categoria catastale – ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) – sono esenti IMU a decorrere dal 01/01/2023 nel caso in cui tali immobili non siano utilizzabili nè nella disponibilità del proprietario/soggetto passivo, e per essi sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio] o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il proprietario/soggetto passivo è tenuto a Comunicare al Comune, attraverso Dichiarazione IMU, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessi il diritto all'esenzione.

Enti non commerciali: sono tenuti a presentare la dichiarazione, per ogni anno, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. Con Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023 è stato approvato, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali (IMU ENC) che dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica. Gli Enti non commerciali dovranno comunque dichiarare sia gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, sia quelli esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonché gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

ALIQUOTE 2024: disponibile nella tabella allegata

Le aliquote agevolate di cui alle lettere G) e H) della tabella sono applicate con effetto dalla data di decorrenza della pattuita riduzione del canone di locazione, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 761, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare un’autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposita modulistica messa a disposizione dal comune, corredata della documentazione dimostrativa della riduzione del canone e della data di decorrenza della riduzione (copia Modello RIL trasmesso all'Agenzia delle Entrate), entro e non oltre il 16/12/2024, costituente termine perentorio.

L’agevolazione è applicata dal soggetto passivo, in autoliquidazione, in sede di versamento delle rate di acconto e saldo IMU 2024.

La detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, è stabilita nell'importo di € 200,00.=, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per gli immobili di interesse storico-artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e per gli immobili inagibili di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%. Si precisa che l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ma con interventi di ristrutturazione straordinaria o restauro conservativo. La situazione di inagibilità è comunicata con dichiarazione IMU corredata da idonea documentazione (perizia di un tecnico abilitato) o, in alternativa, da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. La riduzione si applica per i mesi nei quali si protrae tale condizione.

In caso di locazione finanziaria soggetto passivo IMU è il locatario dal momento della stipula del contratto fino alla riconsegna del bene

IMPOSTA MINIMA PER VERSAMENTO IMU € 12,00

Sulle abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9) è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU purché:
- l'immobile sia concesso in comodato ai figli o genitori i quali vi stabiliscano la propria residenza anagrafica e dimora abituale
- il contratto sia registrato
- il comodante non possieda altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazioni di residenza
- il comodante risieda e dimori abitualmente nel Comune di Barberino Tavarnelle

La riduzione si applica anche nel caso il comodante possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione nel comune di Barberino Tavarnelle, ad eccezio- ne di abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile;

IMU su immobili locati a canone concordato di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: è prevista una riduzione al 75% dell'imposta.
(si applica anche ai contratti concordati di natura transitoria ex art. 5 L. n. 431/1998, in virtù del rinvio a tale norma contenuto nell’art. 2, comma 3, della medesima legge)

Le suddette riduzioni decorrono dalla data di stipula del contratto (di comodato o locazione). Il contratto verbale decorre dal 1° gennaio.

Per il riconoscimento della riduzione al 75% il contratto concordato, se non assistito, deve essere corredato dall'attestazione di conformità dei contenuti giuridici ed economici dell'atto a quanto previsto dall'Accordo Territoriale sulle locazioni abitative sottoscritto dal Comune di Barberino Tavarnelle il 25 giugno 2020, rilasciata da una delle associazioni dei proprietari o degli inquilini.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Tributi
Referente
Claudia Ceccherini - Roberta Borri - Paola Cerrini
Responsabile
Roberto Bastianoni
Indirizzo
Piazza Matteotti n. 18 loc. Tavarnelle Val di Pesa
Tel
055 8052536 - 055 8052546 - 055 8052534
E-mail
c.ceccherini@barberinotavarnelle.it - r.borri@barberinotavarnelle.it.it - p.cerrini@barberinotavarnelle.it
Orario di apertura
martedi e giovedì 8.30 - 12.30 e 15.30 - 17.30 lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 - 12.30 (solo su appuntamento)

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