Descrizione

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.

 

Informazioni

Il nulla-osta

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati:

  • nome, cognome;
  • data e luogo di nascita;
  • paternità e maternità;
  • cittadinanza;
  • residenza;
  • stato libero.

Deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità).

Può essere rilasciato:

  • dall'Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente.
  • dall'Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana  all’estero.

N.B. Occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta  non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.

Gli stessi documenti sono esenti dalla legalizzazione se rilasciati dai seguenti Paesi:

AUSTRIA - BELGIO - CROAZIA - DANIMARCA - FINLANDIA - FRANCIA - GERMANIA - GRAN BRETAGNA - GRECIA - IRLANDA - LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO - NORVEGIA - OLANDA - PORTOGALLO - REPUBBLICA CECA - REPUBBLICA DI CIPRO - REPUBBLICA DI ESTONIA - REPUBBLICA DI LETTONIA - REPUBBLICA DI LITUANIA - REPUBBLICA DI MALTA - REPUBBLICA DI POLONIA - REPUBBLICA DI UNGHERIA - REPUBBLICA DI SLOVENIA - REPUBBLICA SLOVACCA - SAN MARINO - SPAGNA - SVEZIA - SVIZZERA.

Nota bene:

Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.

Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.

Il Certificato di capacità matrimoniale è previsto dalla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, ratificata dal Governo Italiano con la Legge n. 950/1984.

Stati aderenti: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Moldavia.
Trattasi  di materia regolata da una Convenzione di diritto internazionale.
Possono  esibire detto certificato i cittadini stranieri appartenenti ai Paesi sopra indicati.

I certificati devono essere datati e muniti della firma e del timbro dell’autorità che li rilascia.
La loro validità è limitata ad una durata di sei mesi dalla data del rilascio.
Per l'ottenimento del certificato i cittadini dovranno interpellare l’Autorità competente del Paese di appartenenza (solitamente è l’Ufficio di Stato Civile, in alcuni casi occorre informarsi presso il proprio Consolato sull’autorità competente al rilascio).
Le procedure di rilascio del certificato di capacità matrimoniale sono regolate dalla legge nazionale di ciascun sposo.
In mancanza potranno esibire il nulla osta di cui all’art. 116 del c.c.

Cittadini Statunitensi

Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:

  • atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese, può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un'autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
  • dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.

Cittadini Australiani

In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:

  • dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.
  • documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.

Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovrà presentare oltre alla dichiarazione giurata suddetta - un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile e, all'estero, le Autorità consolari italiane.

Cittadini Norvegesi

Per contrarre matrimonio devono esibire il NULLA-OSTA  rilasciato dal Comune Norvegese di residenza degli sposi, in lingua italiana, oppure in lingua locale con allegata traduzione giurata.
Sul documento in parola dovrà essere apposta  la relativa “Apostille” da parte del Comune che lo ha emesso (il nulla osta sarà valido per quattro mesi).


Cittadini  Svedesi

Il cittadino svedese residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla-osta rilasciato dall’Anagrafe del Comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato che ne attesterà anche la conformità all’originale. La documentazione così prodotta dovrà essere debitamente legalizzata mediante “Apostille” (Convenzione dell’Aja del 05.10.1961). Il nulla-osta continuerà ad essere rilasciato dall’autorità diplomatica svedese in Italia solo in caso di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.


Cittadini Polacchi

In questo caso è il capo dell’ufficio dello stato civile polacco competente al rilascio del NULLA  OSTA.  Solo nel caso che il cittadino polacco residente all’estero non abbia avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia, oppure sia partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risieda permanentemente all’estero, il certificato deve essere rilasciato dal Console. 
Il cittadino polacco o lo straniero residente in Polonia apolide che intende contrarre il matrimonio all'estero può ottenere il certificato attestante che in conformità alle leggi polacche può contrarre il matrimonio.
Il certificato è rilasciato dal Capo Ufficio Stato Civile nel luogo di residenza della persona alla quale si riferisce il certificato.
Il cittadino straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana deve farsi assistere da un interprete, sia per la richiesta delle pubblicazioni che per il matrimonio.

I cittadini stranieri non residenti né domiciliati in Italia non sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni, ma devono comunque rendere all’ufficiale dello stato civile del Comune dove intendono sposarsi una dichiarazione sull’inesistenza degli impedimenti al matrimonio previsti dall’art. 85, 86, 87 e 88 del Codice civile, producendo la documentazione prevista per legge. Tale dichiarazione deve essere resa, previo appuntamento, entro il giorno precedente la data fissata per il matrimonio in presenza di un interprete, se uno o entrambi gli sposi non conoscono perfettamente la lingua italiana (la documentazione dovrà essere anticipata almeno 10 giorni prima della celebrazione, unitamente alla fotocopia del documento d’identità degli sposi e dei 2 testimoni che dovranno essere presenti al matrimonio).

Riferimenti e contatti

Ufficio
Servizi Demografici
Referente
Mirko Cavicchioli - Maria Cristina Di Nasso - Lorenza Gabbrielli
Responsabile
Sandro Bardotti
Indirizzo
Barberino Tavarnelle - sede Tavarnelle Piazza Matteotti n.38
Tel
055 8052323 - 055 8052347- 0558052315
Fax
055 8076657
E-mail
m.cavicchioli@barberinotavarnelle.it - c.dinasso@barberinotavarnelle.it - l.gabbrielli@barberinotavarnelle.it
Orario di apertura
Lunedì - mercoledì – venerdì 8.30 - 12.30 martedì - giovedì 8.30 - 12.30 e 15.30 - 17.30

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