Modalità di richiesta

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modello disponibile in allegato alla presente scheda o presso l'Ufficio Servizi Demografici.
In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.
Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero).
La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.

Se invece la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente.
La cancellazione dall’Apr e l’iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

Documentazione da presentare

  • copia della carta di circolazione dei mezzi intestati al richiedente e alle persone che trasferiscono la residenza insieme al richiedente.
  • copia della patente di guida del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza insieme al richiedente.

Avvertenze

Conseguenze in caso di false dichiarazioni:

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Normativa di riferimento

L. 35/2012

Riferimenti e contatti

Ufficio
Servizi Demografici
Referente
Mirko Cavicchioli - Maria Cristina Di Nasso - Lorenza Gabbrielli
Responsabile
Sandro Bardotti
Indirizzo
Barberino Tavarnelle - sede Tavarnelle Piazza Matteotti n.38
Tel
055 8052323 - 055 8052347- 055 8052315
Fax
055 8076657
E-mail
m.cavicchioli@barberinotavarnelle.it - c.dinasso@barberinotavarnelle - l.gabbrielli@barberinotavarnelle.it
Orario di apertura
Lunedì - mercoledì – venerdì 8.30 - 12.30 martedì - giovedì 8.30 - 12.30 e 15.30 - 17.30

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